La responsabilità civile di un soggetto rappresenta la conseguenza giuridica di un comportamento illecito, colposo o doloso, con un aspetto di carattere patrimoniale che prevede il risarcimento danni se viene
accertato il rapporto fra comportamento illecito e danno riportato da un altro soggetto.
Nella responsabilità civile il danno può essere stato arrecato per negligenza, oppure imprudenza, imperizia o, anche, per mancata osservanza di regolamenti, leggi, ordini o disciplinari.
Vi sono due grandi tipologie di responsabilità la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale.
In campo medico in particolare il danno comporta la lesione dell'integrità psico-fisica di un individuo, che comprende anche la morte.
La giurisprudenza negli ultimi decenni si è molto evoluta in materia di risarcimento dei danni alla persona, soprattutto in ordine alla responsabilità di medici e strutture ospedaliere.
La responsabilità del medico si caratterizza, attualmente, per alcuni particolari aspetti specifici, che la rendono differente da quella di altri professionisti, implicando un aggravio di garanzia.
In precedenza, invece, la prestazione medica veniva considerata una prestazione d'opera intellettuale e regolata, analogamente alle altre prestazioni professionali, attraverso la disciplina sulle professioni intellettuali stabilita dal Codice civile.
Fino a vent'anni fa circa gli strumenti di tutela per chi richiedeva una prestazione professionale erano limitati e regolati con modalità extracontrattuali, poiché non esistevano convenzioni contrattuali tra il professionista e il cliente (nel caso dei medici, tra questi ultimi e i pazienti).
I medici delle strutture sanitarie pubbliche, inoltre, venivano considerati come gli altri dipendenti pubblici, escludendo qualunque rapporto privatistico del paziente con il medico stesso. Ancora, la struttura pubblica sanitaria veniva considerata come una entità giuridica non dotata di una soggettività distinta da quella dello Stato.
Pertanto, il medico che aveva agito secondo "scienza e coscienza", in caso di danno di entità contenuta se la cavava semplicemente ricevendo un "perdono" per il reato di colpa lieve, da parte sia dei pazienti danneggiati che del giudice, ai sensi dell'articolo 1176 del Codice civile.
Il medico, per essere ritenuto colpevole e condannato a un risarcimento danni da errore medico, doveva aver commesso una colpa grave.
Negli ultimi decenni, il "processo di costituzionalizzazione del diritto civile" ha sensibilmente migliorato la tutela risarcitoria del paziente, consentendo di interpretare le norme ordinarie relative alla professione e alla responsabilità medica sulla base dei principi costituzionali. L'interpretazione costituzionalmente orientata ha favorito,
in relazione alla responsabilità civile nelle varie professioni, il risarcimento dei danni patrimoniali ed anche di quelli non patrimoniali.
Soprattutto in ordine alla responsabilità medica, l'evoluzione della giurisprudenza ha risentito sia dall'orientamento a basare le regole sui principi sanciti dalla Costituzione che dei progressi scientifici in campo medico, nonché delle nuove forme organizzative di esercizio della professione medica.
In seguito, la giurisprudenza si è orientata collegando i danni anche ai casi di imperizia o negligenza dei medici impegnati nelle strutture pubbliche ospedaliere, ponendo una responsabilità anche a carico dello stesso ente ospedaliero, che in molti casi deve provvedere al risarcimento dei danni per malasanità in via sia contrattuale che extracontrattuale.
Si opera, comunque, una distinzione tra la responsabilità in capo al professionista e quella in capo alla struttura ospedaliera, in quanto accade di frequente che i danni subiti dal paziente possano ricondursi non solo a specifiche azioni del medico o dell'infermiere ma anche a carenze o inefficienze organizzative della struttura ospedaliera stessa.
Di conseguenza, l'azione in giudizio per ottenere un risarcimento danni per colpa medica va esercitata sia nei confronti del personale medico e sanitario che nei confronti dell'ente ospedaliero.
I casi di risarcimento danni da errore medico coprono una gamma di danni molto ampia, che comprende, ad esempio:
danni dovuti a diagnosi errata o ritardata (se il ritardo ha peggiorato o pregiudicato le condizioni di salute dell'ammalato);
danni riconducibili a omessi esami diagnostici, attraverso la cui effettuazione si sarebbero potute evidenziare eventuali patologie e/o le reali condizioni di salute del paziente;
danni causati da interventi chirurgici eseguiti in modo scorretto o errato;
danni dovuti a cure inadeguate eseguite a seguito di un intervento chirurgico.
Se un individuo ha il sospetto che le proprie condizioni fisiche siano peggiorate a seguito di una terapia, ipotizzando un errore medico, deve rivolgersi prima di tutto a un medico legale in possesso di competenze specialistiche, richiedendo, al tempo stesso, l'assistenza di un legale.
Assolutamente necessaria è la raccolta di tutta la documentazione medica in possesso del paziente, inerente alla terapia seguita. Si deve, inoltre, richiedere alla struttura ospedaliera una copia della cartella clinica. Entrambe andranno fornite al medico legale.
Questi, sulla base della documentazione fornitagli (propria del paziente più copia della cartella), redigerà una perizia scritta, nella quale l'ipotesi del paziente verrà confermata o smentita.
Se la perizia è confirmatoria della presenza di un errore, il paziente danneggiato potrà rivolgere una richiesta di risarcimento ai soggetti ritenuti responsabili, cioè l'ente ospedaliero e/o il professionista.
L'ente o il professionista, ricevuta la richiesta, apriranno una pratica di sinistro presso la Compagnia Assicuratrice incaricata della copertura di responsabilità civile verso i terzi.
Il paziente danneggiato dovrà, quindi, sottoporsi a una visita medico legale presso un professionista della Compagnia Assicuratrice. Se la visita dovesse avere un riscontro positivo, ovvero confermare la presenza
di errore medico, le parti avranno la possibilità di chiudere la vertenza per mezzo di un opportuno accordo di risarcimento, che ne stabilisca entità e condizioni.
Se, al contrario, la visita medica di riscontro dovesse escludere l'esistenza di un danno, verosimilmente la Compagnia Assicuratrice non sarà disposta ad alcuna offerta risarcitoria. In questa eventualità, o in caso di mancato raggiungimento di un accordo sul risarcimento,
il danneggiato avrà la possibilità di adire un Giudice civile per far valere le sue ragioni.
Prima di tale ricorso al Giudice, però, dovrà esserci obbligatoriamente un tentativo di conciliazione (detto mediaconciliazione), davanti a un apposito ente di conciliazione, riconosciuto dal Ministero della Giustizia, in cui il paziente si gioverà dell'assistenza di un legale.
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